Chi vuole fare una scelta di consumo consapevole in materia di cosmetici ha a disposizione diversi strumenti in grado di aiutarlo. Il più completo, semplice e facilmente accessibile, è l’etichetta: per legge, infatti, l’etichetta deve riportare una serie di informazioni utili per il consumatore, il quale, proprio grazie a quanto vi è dichiarato, può fare un uso sicuro e corretto del prodotto.
Le informazioni da riportare sul cosmetico devono essere presenti direttamente sul contenitore del cosmetico e, se presente, sull’imballaggio (scatola) esterno. Quando le dimensioni del prodotto non lo consentono, le informazioni possono essere scritte su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto oppure in un foglio d’istruzioni inserito nella confezione. In questo caso, però, sul cosmetico dev’essere apposto un simbolo preciso, ossia una mano su un libro aperto, per indicare che le informazioni sono riportate, ad esempio, nel foglietto allegato.
La normativa sui cosmetici prevede una serie di adempimenti precisi anche in questo campo: stabilisce, infatti, che l’etichetta di un cosmetico deve riportare obbligatoriamente alcuni dati, ritenuti necessari per garantire la sicurezza del consumatore. L’azienda cosmetica, solo dopo aver rispettato questi obblighi, può anche aggiungere altre informazioni, personalizzando l’etichetta come meglio crede.
Fra le informazioni obbligatorie, quelle più utili per il consumatore sono:
L’elenco degli ingredienti secondo il codice INCI
Secondo quanto imposto dalla normativa, l’etichetta deve riportare l’elenco degli ingredienti contenuti nel cosmetico preceduto dalla parola “ingredients”. Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione. Questa regola vale per le sostanze che raggiungono concentrazioni superiori o uguali all’1%; gli ingredienti che sono presenti in percentuale inferiore all’1%, invece, possono esseri indicati in ordine sparso.
Le denominazioni degli ingredienti sono riportate usando un codice internazionale, detto INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients), unico per tutti i paesi della UE e impiegato anche in altri Paesi, ad esempio USA, Russia, Brasile, Canada, Sudafrica.
Questa nomenclatura contiene alcuni termini in latino (riferiti ai nomi botanici e a quelli di ingredienti presenti nella farmacopea), mentre la maggioranza è in inglese. L’adozione del codice INCI è stata introdotta l’1 gennaio 1997 dalla Commissione Europea, nell’ottica di fornire un’ulteriore tutela al consumatore. Ciascuno, infatti, in questo modo può sapere la composizione dei prodotti acquistati non solo in Italia, ma in qualsiasi Paese europeo, individuando l’eventuale presenza di sostanze alle quali si è eventualmente allergici.
Nel caso dei coloranti si utilizzano le numerazioni secondo il Colour Index (es. CI 45430). Le miscele profumanti e le loro materie prime non devono essere indicati uno a uno, ma semplicemente con il termine “parfum”. Lo stesso vale per gli aromatizzanti e le loro materie prime, che però vanno indicati con il termine “aroma”.
Per avere informazioni affidabili e verificate sugli ingredienti cosmetici, sono disponibili, anche in lingua italiana, l’app e il database europeo COSMILE Europe. Si tratta di strumenti preziosi per il consumatore, che permettono di ricercare tra circa 30.000 voci per scoprire proprietà, funzionalità e origine degli ingredienti contenuti nei cosmetici utilizzati quotidianamente. Per esplorare il database: https://cosmileeurope.eu/it/home/
Le sostanze allergizzanti
Secondo quanto stabilito dalla normativa, l’etichetta deve riportare l’elenco di tutti gli ingredienti del cosmetico. Se il cosmetico contiene una delle oltre 80 sostanze che, secondo quanto stabilito dal Comitato Scientifico della Commissione Europea, hanno la potenzialità di indurre reazioni allergiche in percentuali maggiori rispetto ad altre sostanze, queste dovranno essere riportate in etichetta. Si tratta di ingredienti che possono essere presenti in diversi oli essenziali e in altri tipi di derivati botanici.
Altre informazioni presenti in etichetta
Il Regolamento stabilisce che l’etichetta deve riportare anche altre informazioni, in particolare: