Cosa dice la legge

Esattamente come i farmaci, gli alimenti e tutti i prodotti di largo consumo, i cosmetici sono sottoposti a una serie di valutazioni e controlli, nell’ambito di una normativa specifica. Produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di cosmetici, infatti, sono disciplinati dal Regolamento europeo 1223/2009 che ha sostituito a partire dall’11 luglio 2013 la legge italiana 713/86.

L’obiettivo principale della normativa è tutelare la sicurezza dei consumatori, attraverso l’immissione in commercio di prodotti controllati e sicuri per la salute. Il Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici fornisce la definizione comune di prodotto cosmetico e contiene una serie di disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto vari punti di vista (dal metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni da dichiarare in etichetta alle valutazioni eseguite da un esperto). Essendo il Regolamento rivolto a tutti gli Stati membri, esso prevede che alcune informazioni riportate in etichetta (es. funzione, avvertenze e modalità d’uso) siano riportate nella lingua ufficiale del Paese in cui il prodotto viene commercializzato.

Va inoltre segnalato che il settore cosmetico è uno tra i pochi settori che deve rispettare anche una legge europea specifica in materia di comunicazione pubblicitaria.

I punti principali del Regolamento 1223/2009

Le definizioni
Il Regolamento europeo contiene un set di definizioni, per favorire una maggiore chiarezza e uniformità all’interno dell’Unione Europea. Nell’articolo 2 si stabilisce che cosa è un cosmetico: “Ai fini del presente regolamento  si intende per prodotto cosmetico qualsiasi sostanza o miscela, destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei“. Il Regolamento europeo ha inoltre introdotto diverse altre definizioni, per esempio, definisce i concetti di “sostanza”, “miscela”, “fabbricante”, “distributore”, “utilizzatore finale”, “messa a disposizione sul mercato”, “immissione sul mercato”, “importatore”, “norma armonizzata”, “conservanti”, “coloranti”, “filtri UV”.

Le disposizioni sulla sicurezza
Il Regolamento prevede una serie di disposizioni specifiche sulla sicurezza, considerata uno dei temi principali di tutta la normativa. Innanzitutto, contiene un allegato dedicato alla relazione sulla sicurezza dei cosmetici (Cosmetic Product Safety Report) che ne descrive le caratteristiche e le informazioni che deve contenere. Lo scopo è raggiungere uno degli obiettivi della Commissione Europea: mantenere un elevato livello di protezione del consumatore fornendo una chiara indicazione su come deve essere dimostrata e documentata la sicurezza dei cosmetici.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 11, la Persona Responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico deve tenere a disposizione delle autorità di controllo una serie di dati e informazioni relative al cosmetico, la cosiddetta “documentazione informativa sul prodotto” che viene indicata con l’acronimo PIF (Product Information File). Il PIF è costituito da tutte le informazioni e i dati sul prodotto a cui si riferisce, tra cui: la formula qualitativa e quantitativa del prodotto, le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito, il metodo di fabbricazione, i dati sulla valutazione di sicurezza del prodotto, le prove degli effetti vantati e i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito al suo utilizzo.
In questa direzione vanno anche altri articoli del Regolamento attraverso i quali, ad esempio, si specificano i requisiti del Valutatore della sicurezza e si approfondiscono gli obblighi della Persona Responsabile e del distributore, con riferimento anche alla tracciabilità del cosmetico nella catena di fornitura.

Le norme di fabbricazione
L’articolo 8 del Regolamento europeo stabilisce che, nella fabbricazione dei cosmetici, devono essere rispettate le pratiche di buona fabbricazione, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela della salute umana.

L’etichetta
All’articolo 19 viene stabilito che i cosmetici possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto e l’imballaggio secondario (in genere l’astuccio) riportano alcune indicazioni obbligatorie, che devono essere scritte in caratteri indelebili e in modo facilmente leggibile e visibile.

Gli Allegati
Il Regolamento ha nove allegati ed in particolare quelli dal II al VI costituiscono un sistema di liste positive (che elencano e descrivono le sostanze ammesse all’uso cosmetico) e negative (con le sostanze vietate), basato sull’inserimento delle sostanze negli allegati in seguito alla valutazione di specifici dossier di sicurezza da parte del Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore (SCCS). Nello specifico:

  • l’allegato I descrive come deve essere realizzata dalla Persona Responsabile la relazione sulla sicurezza di un prodotto cosmetico;
  • l’allegato II contiene l’elenco delle sostanze vietate che non possono essere utilizzate nei cosmetici. La presenza di tracce di queste sostanze è tollerata, a patto che sia tecnicamente inevitabile;
  • l’allegato III elenca le sostanze che possono essere usate nei cosmetici solo in determinati limiti e condizioni riportati nell’allegato stesso;
  • l’allegato IV riguarda le sostanze coloranti autorizzate;
  • nell’allegato V sono elencati i conservanti che possono essere utilizzati nei cosmetici;
  • nell’allegato VI sono elencati i filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici;
  • l’allegato VII riporta i simboli utilizzati sull’etichetta dei cosmetici, in particolare il simbolo di rinvio al foglio di istruzioni aggiuntivo, il simbolo del periodo post-apertura o PaO e il simbolo della clessidra per indicare la data di durata minima, ove richiesto;
  • l’allegato VIII contiene l’elenco dei test alternativi convalidati;
  • l’allegato IX raccoglie le direttive abrogate.