Claim e comunicazione pubblicitaria: il Regolamento 655/2013

Il settore cosmetico è uno tra i pochi settori che deve rispettare una legge europea specifica (Regolamento 655/2013) in materia di comunicazione pubblicitaria. In particolare, si tratta di sei criteri comuni che devono essere osservati in tutte le comunicazioni pubblicitarie:

  1. conformità alle norme;
  2. veridicità;
  3. supporto probatorio;
  4. onestà;
  5. correttezza;
  6. decisioni informate.

Oltre a questa normativa, l’industria cosmetica europea si è data una Linea Guida volontaria che tutte le imprese si sono impegnate a rispettare per una comunicazione commerciale e pubblicitaria responsabile. Lo stesso Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria italiano si è ispirato a queste Linee Guida per aggiornare alcuni punti del suo Codice.

Vale la pena ricordare che esistono organi pubblici e privati che controllano e vigilano sulla corretta pubblicità. Tra questi l’Autorità Garante del Concorrenza e del Mercato è l’organo deputato da una specifica normativa detta Codice del Consumo sin dal 1992 a vigilare e reprimere i casi di pubblicità ingannevole diffusa con i diversi mezzi di comunicazione.

Efficacia dei prodotti cosmetici
L’efficacia vantata da ogni singolo cosmetico, sia sulla confezione del prodotto sia nei relativi messaggi pubblicitari, deve essere dimostrata e i risultati di tutti gli studi effettuati devono essere tenuti a immediata disposizione delle autorità competenti in caso di controllo. I test effettuati per dimostrare l’efficacia del prodotto comprendono studi scientifici in vivo ed in vitro, effettuati presso i laboratori interni delle imprese e convalidati presso centri scientifici e medici esterni e universitari. Per valutare alcune caratteristiche dei prodotti (texture, profumo, stato della cute, ecc.) si usa effettuare anche test sensoriali attraverso l’uso di panel di persone addestrate e in numero statisticamente significativo.