Il Regolamento 1223/2009 stabilisce che tutti i prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute delle persone. I requisiti di sicurezza sono garantiti essenzialmente attraverso quattro meccanismi:
- Le liste positive e negative degli ingredienti
La normativa stabilisce che siano elencate, in appositi allegati detti liste negative, le sostanze che non possono essere utilizzate nei cosmetici e quelle il cui uso è consentito con particolari limitazioni (di dosi, condizioni e campo di impiego); sono invece detti liste positive quegli allegati che indicano gli ingredienti utilizzabili per specifiche funzioni (coloranti cosmetici, conservanti e filtri UV).
- Le indicazioni sul prodotto cosmetico
Per legge tutti i cosmetici, compresi i campioni gratuiti, possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto (contenitore primario) e la sua eventuale scatola (imballaggio) recano precise indicazioni in modo facilmente leggibile e visibile. Se il contenitore è di piccole dimensioni, alcune informazioni potranno essere reperibili su un foglio di istruzioni o una fascetta o un cartellino allegati. L’etichetta deve contenere una serie di informazioni che permettono al consumatore di scegliere in modo consapevole. Alcune di queste informazioni sono essenziali anche per garantire la sicurezza del cosmetico, in particolare:
- l’elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto che sono riportati, dopo la parola “Ingredienti” o “Ingredients”, in ordine decrescente di peso. In questo modo, i consumatori che presentano particolari allergie possono controllare se la sostanza alla quale sono allergici è presente in quel cosmetico;
- l’elenco degli ingredienti può contenere, quando la loro concentrazione supera determinati limiti, anche alcune delle oltre 80 sostanze identificate dal Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore dell’Unione Europea che spesso compongono le fragranze e che possono, più di altre, indurre reazioni allergiche;
- la funzione del prodotto, scritta nella lingua ufficiale dello Stato nel quale è venduto il cosmetico. Questo fa sì che il consumatore sappia a che cosa serve ciò che sta acquistando;
- le avvertenze e le modalità d’uso, ovvero le istruzioni per un utilizzo corretto e sicuro del prodotto al fine di tutelare il consumatore da possibili rischi.
- Il dossier del prodotto cosmetico
Sempre secondo la normativa sui cosmetici, il produttore o la Persona Responsabile dell’immissione in commercio del prodotto devono tenere a disposizione delle autorità competenti il cosiddetto PIF, ossia una serie di informazioni sul cosmetico, che comprendono:
- la formula qualitativa e quantitativa (che consente di identificare gli ingredienti e le loro percentuali impiegate nel cosmetico);
- il metodo di fabbricazione, che deve essere conforme alle norme di buona fabbricazione o GMP (Good Manufacturing Practice);
- le specifiche chimico-fisiche e microbiologiche di tutti gli ingredienti usati e del prodotto finito;
- la valutazione di sicurezza del prodotto cosmetico finito;
- le prove degli effetti vantati dal prodotto;
- i dati esistenti sugli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal cosmetico in seguito alla sua utilizzazione.
La valutazione di sicurezza del prodotto cosmetico finito deve essere compiuta necessariamente da un esperto qualificato, interno o esterno all’azienda. La normativa stabilisce che il Valutatore della sicurezza deve essere in possesso di precisi titoli di studio (in Italia si tratta di uno dei seguenti diplomi di laurea o del titolo di equivalente disciplina universitaria di un Paese dell’Unione Europea: medicina e chirurgia, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica o chimica industriale).
Nelle procedure di valutazione si deve tenere conto sia delle proprietà intrinseche, di ogni singolo ingrediente utilizzato (chimiche e tossicologiche) sia della quantità a cui è esposto il consumatore durante l’uso reale del prodotto, in modo da effettuare una stima accurata dell’eventuale rischio che potrebbe essere associato all’impiego del cosmetico.
Il Regolamento prevede che una parte delle informazioni inserite nel PIF deve essere resa facilmente accessibile ai consumatori da parte delle aziende, anche attraverso un sito internet. La formula qualitativa, i dati quantitativi delle eventuali sostanze classificate come pericolose e le informazioni su eventi indesiderabili registrati devono essere a disposizione del pubblico che ne fa richiesta. In questo modo, si favorisce una scelta libera e del tutto consapevole.
- La presentazione corretta del prodotto
Secondo la normativa sui cosmetici è vietato usare nell’etichetta, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici, testi, denominazioni, marchi, immagini e altri segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche e finalità diverse da quelle previste dalla legge stessa. Lo scopo è assicurare una comunicazione corretta al consumatore, che non deve essere tratto in inganno in nessun modo e può, quindi, fare un uso consapevole e non rischioso del cosmetico.