Le norme stabiliscono che cosa si deve e non deve fare, ma sono poi i controlli eseguiti dalle autorità competenti a individuare eventuali non conformità che possono portare a sanzioni civili e penali, a seconda della gravità. In Italia, le operazioni di sorveglianza sono compiute del Ministero della Salute e/o dalle autorità sanitarie locali e regionali e dai Carabineri dei NAS, che possono effettuare controlli sia nei siti produttivi sia sui prodotti finiti già in commercio. Secondo quanto previsto dalla legge, il responsabile dell’immissione sul mercato del cosmetico è responsabile anche della sua conformità. In caso di inadempienze, dunque, è lui a dover risponderne. I controlli possono riguardare sia prodotti nuovi sia prodotti già in circolazione.
I controlli sui nuovi prodotti
Le aziende che intendono immettere sul mercato nuovi prodotti cosmetici devono preventivamente provvedere a eseguire una notifica in formato elettronico su un apposito portale predisposto e gestito dalla Commissione Europea (il CPNP – Cosmetic Products Notification Portal). Questa notifica deve contenere:
Sulla base di questi dati, le autorità competenti possono fare una valutazione preliminare del prodotto, in particolare, verificando la composizione dichiarata dai produttori/responsabili dell’immissione in commercio/importatori. Possono anche richiedere ulteriori informazioni riguardanti la fabbricazione e la sicurezza dei prodotti notificati.
I controlli sui prodotti già in circolazione
Il Ministero della Salute e le autorità sanitarie regionali possono eseguire in qualsiasi momento ispezioni negli stabilimenti di produzione e, laddove lo ritengano necessario, disporre l’adozione di particolari cautele. Inoltre, possono procedere al prelievo di campioni di prodotti cosmetici.
Durante questi controlli, le autorità possono richiedere alle imprese di fornire specifiche informazioni sulle sostanze contenute nei prodotti. I controlli possono essere effettuati anche su segnalazioni del consumatore stesso.