Nanotecnologie

Le nanotecnologie consentono di raggiungere risultati altrimenti impossibili e di creare cose che un tempo sembravano irrealistiche, ma alle quali oggi non potremmo più rinunciare: tessuti che non si scolorisconovetri autopulentiimpianti e protesi biocompatibilipannelli solarisistemi di rilascio di farmaci. Ecco perché il ricorso alle nanotecnologie e l’uso di nanomateriali si sono diffusi rapidamente in diversi settori, da quello della biologia a quello dell’elettronica, da quello della fisica a quello dell’ingegneria. Anche l’industria cosmetica ha sviluppato, attraverso l’impiego delle nanotecnologie, ulteriori vantaggi e benefici per i cosmetici.

Definizione
Dare una definizione univoca e precisa del termine “nanotecnologia” è difficile. Si tratta, infatti, di un vocabolo generale che indica tutte le discipline scientifiche in grado di trattare e sviluppare i materiali a livello di un miliardesimo di metro: i cosiddetti nanomateriali, le particelle più piccole appunto (di misura da 1 a 100 nanometri). Molti credono che i nanomateriali siano frutto esclusivamente di procedimenti di laboratorio. In realtà, i nanomateriali sono presenti anche in natura, un po’ ovunque nell’ambiente: solo per fare alcuni esempi, contengono nanomateriali il latte materno, gli spruzzi dell’acqua di mare, molti tipi di argille minerali. Fra quelli creati grazie alla tecnologia, i nanomateriali più conosciuti sono i componenti dei microcircuiti dei computer, i tracciati per immagini impiegati nel campo biomedico, i componenti delle strutture delle ali degli aerei.

Uso in campo cosmetico
Attualmente, i nanomateriali effettivamente in uso nei cosmetici in Europa sono rappresentati da alcuni ossidi minerali usati come filtri solari o pigmenti e nanoparticelle (ad esempio di silica) impiegate in alcuni dentifrici.

La sicurezza dei nanomateriali
Il Regolamento europeo stabilisce rigidi criteri di controllo per quanto riguarda i nanomateriali e garantisce un grado di protezione del consumatore elevato.
In particolare:

1.    si stabilisce chiaramente che cos’è un nanomateriale attraverso una specifica definizione («nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm);

2.    il Regolamento dedica un intero articolo, il numero 16, ai nanomateriali. L’obiettivo è garantire un livello elevato di protezione del consumatore e della salute umana. L’articolo dichiara, in primo luogo, che fabbricanti e distributori hanno l’obbligo di informare la Commissione Europea sei mesi prima della commercializzazione di un cosmetico contenente nanomateriali. Nel farlo, devono fornire: informazioni sulla dimensione delle particelle e sulle loro proprietà fisiche-chimiche, una stima della quantità che si prevede immettere sul mercato per anno, il profilo tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. Se la Commissione europea dovesse considerare insufficiente la documentazione fornita potrebbe richiedere ulteriori informazioni all’azienda;

3.    il Regolamento stabilisce l’obbligo di indicare in etichetta, nella lista degli ingredienti, la presenza di nanomateriali: il nome della sostanza deve essere seguito dalla dicitura “nano” fra parentesi.