2024/104 Regolamento EUDR: proposta di rinvio di 12 mesi della data di applicazione
La proposta renderebbe il regolamento applicabile il 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e il 30 giugno 2026 per le microimprese e le piccole imprese
La proposta renderebbe il regolamento applicabile il 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e il 30 giugno 2026 per le microimprese e le piccole imprese
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 10/10/2026.
Il Regolamento (UE) 2024/2564 rappresenta il XXII adeguamento al progresso tecnico del Regolamento 1272/2008 (CLP) e ne modifica l’allegato VI, sia introducendo nuove voci con classificazione armonizzata, sia modificandone altre già in esso presenti. Inoltre, si da notizia della pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/2492 che riguarda i metodi di prova ed è utile a chi registra sostanze e/o deve classificarle in ambito Reach e CLP.
65 schede-paese sul Quaderno 24 online sono state aggiornate includendo le più recenti informazioni legislative locali disponibili.
Tradizionale appuntamento dell’Information Day organizzato dall’Area Tecnico-normativa di Cosmetica Italia che si svolgerà anche quest’anno in modalità mista Webinar e presenza martedì 22 ottobre 2024.
Il divieto di utilizzo dei polimeri stirenici e copolimeri in Francia non si applicherà dal 1° gennaio 2025.
Il RAC (Comitato per la valutazione dei rischi che agisce all’interno dell’ECHA – l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) nella sua riunione di settembre ha concordato per il talco una classificazione come Carc. 1b; se confermata dall’ECHA, tale classificazione non permetterebbe più l’uso del talco come ingrediente cosmetico.
Corea del Sud e disciplina acido salicilico; notifica e registrazione online nella RPC; ingredienti in prodotti per unghie in California; aggiornamento alla lista di sostanze che devono essere notificate in California; New Hampshire e divieto di PFAS nei cosmetici.
HC Yellow No. 16, O-Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate, Hexyl Salicylate, Titanium Dioxide, Acetylated Vetiver Oil, Argento, Citral, HC Blue 18, Triphenyl phosphate.
La nota, partendo dalle definizioni riportate nell’articolo 3 del REACH, chiarisce che un’ azienda che effettua attività di travaso non può essere considerata un "distributore" ai sensi del Regolamento REACH.