Sicurezza sul lavoro

2009/23 Le necessità di adempimento richieste dal D.L. 81/08

Le “Linee guida per la predisposizione delle schede informative dei prodotti cosmetici”, attualmente disponibili sul sito di Unipro nella loro versione del 2004, chiariscono che tutti i
prodotti cosmetici, anche quelli destinati ad un uso professionale, non sono soggetti all’obbligo di possedere schede di sicurezza in 16 punti: “I prodotti cosmetici allo stato finito…sono
esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, sui preparati pericolosi. La realizzazione delle schede di sicurezza in 16 punti, prevista in conformità al
Decreto 7 settembre 2002 per le sostanze ed i preparati pericolosi destinati agli ambiti di utilizzo professionale al fine di informare il lavoratore in relazione ai rischi per l’uomo e per l’ambiente derivanti da una loro non corretta manipolazione, non è pertanto obbligatoria per nessun prodotto cosmetico finito

2002/85 Decreto 7 settembre 2002

In riferimento alla nostra circolare C. 53/02 del 21 giugno 2002, vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002 è stato pubblicato il Decreto 7 settembre 2002, recepimento della Direttiva 2001/58/CE del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la Direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica (in altre parole la scheda di sicurezza, ndr) concernente le sostanze ed i preparati pericolosi